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Testo coordinato delle vigenti norme sull'ordinamento dell'Ente Nazionale
Risi
R.D.L. 2 ottobre 1931 n. 1237, convertito in Legge 21 dicembre 1931
modificato con : R.D.L. 11 agosto 1933, n.1183,
R.D.L. 5 luglio 1934 n. 1311,
R.D.L. 15 ottobre 1936 n. 2151,
R.D.L. 12 ottobre 1939 n.1682
Articolo 1
E' costituito l'Ente Nazionale Risi con Sede in Milano. L'Ente ha lo scopo di
provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività
industriali e commercio che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed
il consumo del prodotto e promuovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento
della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto.
Articolo 2
L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per l'agricoltura
e per le foreste, di concerto con il Ministro per le Corporazioni e composto
di un Presidente, del Presidente del Settore Cerealicoltura della Federazione
Nazionale dei Consorzi Provinciali tra i Produttori dell'Agricoltura, di tre
risicoltori designati dalla Confederazione degli agricoltori, di un rappresentante
del Sindacato Nazionale Tecnici Agricoli, di tre rappresentanti della Confederazione
Lavoratori dell'Agricoltura, di due rappresentanti della Confederazione dell'Industria,
di due rappresentanti della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria, di
un rappresentante della Confederazione del Commercio e di un rappresentante
della Confederazione dei Lavoratori del Commercio. Il Consiglio nomina nel proprio
seno un vice - presidente su indicazione della Confederazione fascista degli
agricoltori, e a seconda delle contingenze sceglie esperti aventi voto consultivo.
I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere confermati.
L'Ente è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro per
l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le finanze e per le
corporazioni.
Articolo 3
E' fatto obbligo a tutti i risicoltori di denunciare al Settore della Cerealicoltura
per tramite dell'Ente Nazionale Risi entro il 20 luglio di ogni anno la superficie
da loro coltivata a riso, specificando la varietà e distinguendo la semina
diretta dal trapianto. Entro cinque giorni dall'ultimo raccolto ed in ogni caso
non oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare al Settore della
Cerealicoltura per tramite dell'Ente Nazionale Risi l'ammontare preciso del
raccolto effettuato. Coloro che trebbiano risone, per proprio conto o per conto
di terzi, hanno l'obbligo di denunciare al Settore della Cerealicoltura per
tramite dell'Ente Nazionale Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di
ciascuna azienda, la quantità trebbiata, la qualità del risone.
e per conto di chi la trebbiatura è stata fatta.
Articolo 4
L'Ente Nazionale Risi ha facoltà di eseguire, a mezzo di propri incaricati,
il controllo delle denuncie di cui all'articolo precedente. Qualora dai detti
controlli le denuncie risultassero inesatte, le spese relative saranno a carico
dei produttori inadempienti, fermo restando le sanzioni di cui all'Articolo
10.
Articolo 5
I quantitativi denunciati come raccolto effettuato, o quelli maggiori comunque
accertati secondo le precedenti disposizioni sono soggetti al pagamento dei
diritti di contratto stabiliti dall'Articolo8. Il pagamento dei diritti di contratto
è fatto dai compratori man mano che si effettuano le vendite. Il produttore
è responsabile delle eventuali differenze di quantità constatate
in meno e su queste quantità deve pagare i diritti di contratto entro
tre giorni dall'ultima vendita di risone da lui effettuata. Le giacenze di risone
constate al 15 settembre presso i produttori sono iscritte a tutti gli effetti
in aggiunta della produzione dell'anno successivo.
Articolo 6
L'elenco dei crediti dell'ente in confronto dei produttori e compratori, per
il pagamento dei diritti di contratto stabiliti dal presente Decreto, firmato
dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, con dichiarazione che le somme
ivi indicate sono dovute in relazione a quantità di merce effettivamente
prodotta o commerciata, costituisce titolo che autorizza il procedimento per
ingiunzione a norma delle leggi vigenti.
Articolo 7
Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare
settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti
quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso,
da tenersi con le modalità di cui all'Articolo23 del Codice di Commercio
e con le norme fissate dall'Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato
e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso
greggio. Ogni e qualsiasi trasporto e trasferimento di riso greggio, anche non
in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato
rilasciato dall'Ente, da usarsi secondo prescrizioni da fissarsi dal medesimo
e da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Per il trasporto
del riso greggio effettuato in seguito a vendita, serve da certificato il buono
di consegna; per il riso greggio trasportato non in conseguenza di vendita,
il certificato è sostituito dalla apposita autorizzazione scritta rilasciata
dall'Ente. Tali documenti devono essere completati dall'interessato o dagli
interessati all'atto di ogni trasporto, con le indicazioni relative al trasporto
stesso e precisamente la data e l'ora di partenza e di arrivo, il numero dei
colli, il peso lordo, la tara e il peso netto, e con le indicazioni numeriche
espresse in tutte lettere, quando le indicazioni di cui sopra non fossero state
preventivamente trascritte dall'Ente. Le dichiarazioni fatte dall'interessato
nel certificato di trasporto sono considerate parti integranti del certificato
stesso e le alterazioni e false dichiarazioni in esso contenute sono punite
ai sensi dell'Articolo10. Sulla base del peso netto definitivo consegnato vengono
conteggiati i conguagli a debito o a credito sui diritti di contratto pagati.
Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato il certificato, debitamente firmato
dall'interessato o dagli interessati, deve essere restituito all'Ente entro
il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso. I firmatari
del certificato sono responsabili della esattezza delle indicazioni in esso
contenute.
Articolo 8
Sopra ogni contratto di vendita di risone deve essere versato all'Ente, da parte
del compratore, all'atto della denuncia, il diritto di contratto di cui all'articolo
5, nella misura fissata dall'Ente con approvazione del Ministro per l'Agricoltura
e per le Foreste di concerto con quelli per le Corporazioni e per le Finanze.
La misura del diritto di contratto sarà fissata entro il 15 settembre
di ogni anno, ed avrà valore - salvo casi eccezionali - per tutta la
successiva annata risicola.
Al pagamento di tale diritto è pure tenuto:
a) - il risicoltore che esercisce una pileria nella propria tenuta od in altra
località per la lavorazione del riso greggio di propria produzione;
b) - il risicoltore che utilizza il proprio risone, per semina, per il pagamento
di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione. Il "diritto di contratto",
in questo caso, deve essere pagato prima che il risone venga lavorato o comunque
utilizzato.
I diritti di contratto pagati sul risone usato per la semina o per il pagamento
in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione saranno rimborsati
dall'Ente alla chiusura dell'esercizio ad ogni singolo agricoltore. La valutazione
della somma da restituire sarà calcolata in base ad una aliquota da applicarsi
alla superficie coltivata od alla produzione denunciata e stabilita anno per
anno per provincia dall'Ente in accordo col Settore della Cerealicoltura. Il
produttore e il partecipante sono esenti dal pagamento dei diritti di contratto
per i quantitativi che essi denunceranno come pertinenti al consumo familiare,
entro il limite e con le modalità che saranno stabiliti dall'Ente di
anno in anno. Il fondo che verrà a costituirsi con la riscossione dei
diritti di contratto indicati nel presente articolo sarà dall'Ente adoperato
per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Articolo 9
I produttori o detentori di riso greggio, semilavorato o lavorato debbono, a
richiesta degli incaricati dell'Ente o del Settore della Cerealicoltura, fornire
tutti i documenti in loro possesso che possono agevolare il controllo delle
prescritte denuncie o registrazioni. Gli organi di polizia giudiziaria, di loro
iniziativa od a richiesta degli incaricati dell'Ente o del Settore della Cerealicoltura,
provvedono agli accertamenti delle violazioni del presente decreto punite ai
termini dell'articolo 10.
Articolo 10
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito
con ammenda da L.50 a L.5.000. Quando in conseguenza delle violazioni delle
disposizioni anzidette sia sottratto risone o riso al pagamento del diritto
di contratto si applica l'ammenda da due a quattro volte l'ammontare del diritto
di contratto, può inoltre essere applicata la pena dell'arresto fino
a un mese. In caso di recidiva, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta
irrevocabile, il Prefetto può disporre la chiusura, per un periodo non
eccedente i sessanta giorni, degli stabilimenti di pilatura dei contravventori.
L'Ente ha facoltà di sospendere temporaneamente dall'usufruire delle
disposizioni che in vista della presente legge di altri provvedimenti fossero
stabilite a favore di determinate categorie interessate, coloro che non si atterranno
alle disposizioni del presente decreto, nonché coloro che avranno rapporto
di commercio con gli stessi. Tale sospensione può essere applicata dall'Ente
anche pendente giudizio.
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