Legge Istitutiva - Ente Nazionale Risi

Chi Siamo / Legge Istitutiva - Ente Nazionale Risi

Testo coordinato delle vigenti norme sull'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi

R.D.L. 2 ottobre 1931 n. 1237, convertito in Legge 21 dicembre 1931
modificato con : R.D.L. 11 agosto 1933, n.1183,
R.D.L. 5 luglio 1934 n. 1311,
R.D.L. 15 ottobre 1936 n. 2151,
R.D.L. 12 ottobre 1939 n.1682

 

Articolo 1
E' costituito l'Ente Nazionale Risi con Sede in Milano. L'Ente ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commercio che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promuovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto.

 

Articolo 2
L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le Corporazioni e composto di un Presidente, del Presidente del Settore Cerealicoltura della Federazione Nazionale dei Consorzi Provinciali tra i Produttori dell'Agricoltura, di tre risicoltori designati dalla Confederazione degli agricoltori, di un rappresentante del Sindacato Nazionale Tecnici Agricoli, di tre rappresentanti della Confederazione Lavoratori dell'Agricoltura, di due rappresentanti della Confederazione dell'Industria, di due rappresentanti della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria, di un rappresentante della Confederazione del Commercio e di un rappresentante della Confederazione dei Lavoratori del Commercio. Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice - presidente su indicazione della Confederazione fascista degli agricoltori, e a seconda delle contingenze sceglie esperti aventi voto consultivo. I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere confermati. L'Ente è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

 

Articolo 3
E' fatto obbligo a tutti i risicoltori di denunciare al Settore della Cerealicoltura per tramite dell'Ente Nazionale Risi entro il 20 luglio di ogni anno la superficie da loro coltivata a riso, specificando la varietà e distinguendo la semina diretta dal trapianto. Entro cinque giorni dall'ultimo raccolto ed in ogni caso non oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare al Settore della Cerealicoltura per tramite dell'Ente Nazionale Risi l'ammontare preciso del raccolto effettuato. Coloro che trebbiano risone, per proprio conto o per conto di terzi, hanno l'obbligo di denunciare al Settore della Cerealicoltura per tramite dell'Ente Nazionale Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di ciascuna azienda, la quantità trebbiata, la qualità del risone. e per conto di chi la trebbiatura è stata fatta.

 

Articolo 4
L'Ente Nazionale Risi ha facoltà di eseguire, a mezzo di propri incaricati, il controllo delle denuncie di cui all'articolo precedente. Qualora dai detti controlli le denuncie risultassero inesatte, le spese relative saranno a carico dei produttori inadempienti, fermo restando le sanzioni di cui all'Articolo 10.

 

Articolo 5
I quantitativi denunciati come raccolto effettuato, o quelli maggiori comunque accertati secondo le precedenti disposizioni sono soggetti al pagamento dei diritti di contratto stabiliti dall'Articolo8. Il pagamento dei diritti di contratto è fatto dai compratori man mano che si effettuano le vendite. Il produttore è responsabile delle eventuali differenze di quantità constatate in meno e su queste quantità deve pagare i diritti di contratto entro tre giorni dall'ultima vendita di risone da lui effettuata. Le giacenze di risone constate al 15 settembre presso i produttori sono iscritte a tutti gli effetti in aggiunta della produzione dell'anno successivo.

 

Articolo 6
L'elenco dei crediti dell'ente in confronto dei produttori e compratori, per il pagamento dei diritti di contratto stabiliti dal presente Decreto, firmato dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, con dichiarazione che le somme ivi indicate sono dovute in relazione a quantità di merce effettivamente prodotta o commerciata, costituisce titolo che autorizza il procedimento per ingiunzione a norma delle leggi vigenti.

 

Articolo 7
Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalità di cui all'Articolo23 del Codice di Commercio e con le norme fissate dall'Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio. Ogni e qualsiasi trasporto e trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente, da usarsi secondo prescrizioni da fissarsi dal medesimo e da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Per il trasporto del riso greggio effettuato in seguito a vendita, serve da certificato il buono di consegna; per il riso greggio trasportato non in conseguenza di vendita, il certificato è sostituito dalla apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente. Tali documenti devono essere completati dall'interessato o dagli interessati all'atto di ogni trasporto, con le indicazioni relative al trasporto stesso e precisamente la data e l'ora di partenza e di arrivo, il numero dei colli, il peso lordo, la tara e il peso netto, e con le indicazioni numeriche espresse in tutte lettere, quando le indicazioni di cui sopra non fossero state preventivamente trascritte dall'Ente. Le dichiarazioni fatte dall'interessato nel certificato di trasporto sono considerate parti integranti del certificato stesso e le alterazioni e false dichiarazioni in esso contenute sono punite ai sensi dell'Articolo10. Sulla base del peso netto definitivo consegnato vengono conteggiati i conguagli a debito o a credito sui diritti di contratto pagati. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato il certificato, debitamente firmato dall'interessato o dagli interessati, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso. I firmatari del certificato sono responsabili della esattezza delle indicazioni in esso contenute.

 

Articolo 8
Sopra ogni contratto di vendita di risone deve essere versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto della denuncia, il diritto di contratto di cui all'articolo 5, nella misura fissata dall'Ente con approvazione del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste di concerto con quelli per le Corporazioni e per le Finanze. La misura del diritto di contratto sarà fissata entro il 15 settembre di ogni anno, ed avrà valore - salvo casi eccezionali - per tutta la successiva annata risicola.
Al pagamento di tale diritto è pure tenuto:

  • il risicoltore che esercisce una pileria nella propria tenuta od in altra località per la lavorazione del riso greggio di propria produzione;

  • il risicoltore che utilizza il proprio risone, per semina, per il pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione. Il "diritto di contratto", in questo caso, deve essere pagato prima che il risone venga lavorato o comunque utilizzato.

I diritti di contratto pagati sul risone usato per la semina o per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura dell'esercizio ad ogni singolo agricoltore. La valutazione della somma da restituire sarà calcolata in base ad una aliquota da applicarsi alla superficie coltivata od alla produzione denunciata e stabilita anno per anno per provincia dall'Ente in accordo col Settore della Cerealicoltura. Il produttore e il partecipante sono esenti dal pagamento dei diritti di contratto per i quantitativi che essi denunceranno come pertinenti al consumo familiare, entro il limite e con le modalità che saranno stabiliti dall'Ente di anno in anno. Il fondo che verrà a costituirsi con la riscossione dei diritti di contratto indicati nel presente articolo sarà dall'Ente adoperato per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

 

Articolo 9
I produttori o detentori di riso greggio, semilavorato o lavorato debbono, a richiesta degli incaricati dell'Ente o del Settore della Cerealicoltura, fornire tutti i documenti in loro possesso che possono agevolare il controllo delle prescritte denuncie o registrazioni. Gli organi di polizia giudiziaria, di loro iniziativa od a richiesta degli incaricati dell'Ente o del Settore della Cerealicoltura, provvedono agli accertamenti delle violazioni del presente decreto punite ai termini dell'articolo 10.

 

Articolo 10
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito con ammenda da L.50 a L.5.000. Quando in conseguenza delle violazioni delle disposizioni anzidette sia sottratto risone o riso al pagamento del diritto di contratto si applica l'ammenda da due a quattro volte l'ammontare del diritto di contratto, può inoltre essere applicata la pena dell'arresto fino a un mese. In caso di recidiva, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, il Prefetto può disporre la chiusura, per un periodo non eccedente i sessanta giorni, degli stabilimenti di pilatura dei contravventori. L'Ente ha facoltà di sospendere temporaneamente dall'usufruire delle disposizioni che in vista della presente legge di altri provvedimenti fossero stabilite a favore di determinate categorie interessate, coloro che non si atterranno alle disposizioni del presente decreto, nonché coloro che avranno rapporto di commercio con gli stessi. Tale sospensione può essere applicata dall'Ente anche pendente giudizio.

 

 

 

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